Art. 7.

      1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «2. Le autorizzazioni previste dagli articoli 17 e 17-bis possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare, o legale rappresentante se trattasi di società, non è stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, nonché 73 e 74 del presente testo unico, ovvero nei cui confronti non è stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Gli stessi requisiti negativi deve possedere il direttore tecnico dell'azienda».